Modalità d'iscrizione (Art. 11 del Reg.n.11/2008)
Va presentata all’ISVAP apposita domanda di iscrizione in bollo da € 16,00 secondo lo schema di cui all’(allegato).
Nella domanda va attestato di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00. La Tassa di Concessione Governativa di euro 168,00 va pagata mediante bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle entrate –Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative” causale “Tassa iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi Art. 157 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento Isvap3/01/08, n. 11”.
Tirocinio (Artt. 6 e 7 del Reg.n.11/2008)
Il tirocinio è finalizzato all'acquisizione della pratica professionale inerente l'attività peritale. Il periodo di tirocinio deve svolgersi presso un perito abilitato e non può essere inferiore ai 24 mesi, anche frazionati in più periodi effettuati presso periti assicurativi diversi. Al tirocinante non è consentita la redazione autonoma di perizie, né lo svolgimento autonomo di singoli atti relativi alle perizie stesse. Nelle perizie deve essere dato atto della partecipazione all'attività da parte del tirocinante. A conclusione del tirocinio, il perito abilitato rilascia al tirocinante l'attestazione di compiuto tirocinio conforme al modello scaricabile dal sito Consap. Se il tirocinio si svolge presso più periti, ognuno rilascerà la suddetta attestazione per il periodo di pratica effettivamente svolto presso di sè.
Le modalità di comunicazione a Consap sono disciplinate dall'art. 7 commi 4 e 5 del Regolamento n. 1 del 23 ottobre 2015, come segue:
- il perito informa CONSAP dell'inizio del tirocinio da parte del tirocinante con comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1, da far pervenire tramite PEC all'indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP S.p.A. - Ruolo periti assicurativi - Via Yser 14, 00198 Roma;
- a conclusione del tirocinio il perito rilascia in duplice copia al tirocinante l'attestazione di compiuto tirocinio conforme al modello di cui all'allegato 2, (richiamare Reg_1_ALL-2.pdf) che lo stesso tirocinante avrà cura di inviare a Consap con le modalità sopra indicate.
Adempimenti annuali
Gli iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento all’ISVAP di un contributo annuale di vigilanza, il cui importo è stabilito annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 337 del Codice delle assicurazioni private.
Sanzioni
L'inosservanza delle disposizioni di legge è punita con una sanzione amministrativa oltre all'eventuale applicazione di sanzioni penali, ove il fatto sia previsto dalla legge come reato, e di sanzioni disciplinari. Queste ultime consistono in: richiamo, censura, radiazione dal ruolo.
Obblighi di comunicazione (Art. 18 del Reg.n.11/2008)
Entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento:
• la perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione;
Entro 20 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento:
• la variazione delle informazioni fornite all’atto dell’iscrizione.
Cancellazione dal Ruolo (Art. 13 del Reg.n.11/2008)
La cancellazione dal ruolo avviene su richiesta dell’iscritto a seguito di presentazione di apposita domanda in bollo da € 16,00. L’ Ivass procede alla cancellazione dell’intermediario (persona fisica), tra gli altrIi casi, per:
• radiazione;
• perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione;
•sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel registro intermediari, esercizio dell’attività di riparatore di veicoli e di natanti, dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno);
• mancato versamento del contributo di vigilanza.
Il perito cancellato può chiedere la reiscrizione ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Isvap n. 11/2008 presentando una apposita domanda in bollo da € 16,00 redatta su apposito modulo (allegato)
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