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Ruolo dei Periti Assicurativi  

Il Ruolo dei Periti assicuratividisponibile dal 4 gennaio 2008  contiene i dati dei soggetti abilitati a svolgere in proprio l'attività professionale volta all'accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, da furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

Il Ruolo è stato istituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e dal regolamento ISVAP n. 11 che disciplina, tra l’altro, la procedura di iscrizione, di cancellazione e le forme di pubblicità per l’accesso pubblico al Ruolo. I periti iscritti nel ruolo di cui alla legge 17 febbraio 1992 n. 166 sono iscritti di diritto nel Ruolo ai sensi dell’art. 344 del Codice delle Assicurazioni.

Al  Ruolo possono essere iscritte le persone fisiche che  esercitano siano in possesso dei requisiti di iscrizione stabiliti dall’art. 158 del Codice delle Assicurazioni. Per ogni iscritto è possibile consultare nel Ruolo il nome e cognome, la data di nascita, il numero e la data di iscrizione, il codice fiscale e le sedi operative. L’applicazione presente sul sito consente la consultazione del Ruolo sulla base di chiavi di ricerca diverse: per numero di iscrizione, per nome e cognome, per provincia o regione della sede operativa.

 
 Per chi è
 

Deve essere iscritto a Ruolo l'operatore che desideri esercitare l'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti. 


Requisiti per l'iscrizione (art. 158 codice delle assicurazioni) 

maggiore età

cittadinanza comunitaria o residenza, come straniero, nel territorio della repubblica Italiana; 

pieno esercizio dei diritti civili; 

non aver subito condanne per i segienti delitti: contro la Pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'indistri e il commercio, il patrimonio; 

non essere stato condannato per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini una pena tra i due e i cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffci di durata superiore ai tre anni; 

possesso del titolo di studio non inferiore al diploma d'istruzione secondaria superiore, rilasciata a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o di untitolo estero dichiarato equipollente con provvedimento anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione;   

 

 

 

 

aver superato una prova d'idonietà mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività, salvo coloro in possesso di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria iscritti nei relativi albi almeno da tre anni, avendo altresì esercitato l'attività, comprovata da idonea documentazione anche fiscale, nel settore specifico.

aver svolto il tirocinio biennale,di cui all'art. 158, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del regolamento Ivass n.11 del 3.1.2008

Va presentata Non possono esercitare l'attività del perito assicurativo nè essere iscritti nel ruolo:

Non essere iscritto nel registro degli intermediari di assicurazioni e riassicurazioni; 

Non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero esercizio di cariche sociali, l'attività di riparatore di veicoli o di natanti;

 tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente salvo le deroghe già connesse allo scopo.

 

Cosa fare per

 

Modalità d'iscrizione (Art. 11 del Reg.n.11/2008)

Va presentata all’ISVAP apposita domanda di iscrizione in bollo da € 16,00 secondo lo schema di cui all’(allegato).

Nella domanda va attestato di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00. La Tassa di Concessione Governativa di euro 168,00 va pagata mediante bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle entrate –Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative” causale “Tassa iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi Art. 157 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento Isvap3/01/08, n. 11”.

Tirocinio (Artt. 6 e 7 del Reg.n.11/2008)

Il tirocinio è finalizzato all'acquisizione della pratica professionale inerente l'attività peritale. Il periodo di tirocinio deve svolgersi presso un perito abilitato e non può essere inferiore ai 24 mesi, anche frazionati in più periodi effettuati presso periti assicurativi diversi. Al tirocinante non è consentita la redazione autonoma di perizie, né lo svolgimento autonomo di singoli atti relativi alle perizie stesse. Nelle perizie deve essere dato atto della partecipazione all'attività da parte del tirocinante. A conclusione del tirocinio, il perito abilitato rilascia al tirocinante l'attestazione di compiuto tirocinio conforme al modello scaricabile dal sito Consap. Se il tirocinio si svolge presso più periti, ognuno rilascerà la suddetta attestazione per il periodo di pratica effettivamente svolto presso di sè.
Le modalità di comunicazione a Consap sono disciplinate dall'art. 7 commi 4 e 5 del Regolamento n. 1 del 23 ottobre 2015, come segue:

  1. il perito informa CONSAP dell'inizio del tirocinio da parte del tirocinante con comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1, da far pervenire tramite PEC all'indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP S.p.A. - Ruolo periti assicurativi - Via Yser 14, 00198 Roma;
  2. a conclusione del tirocinio il perito rilascia in duplice copia al tirocinante l'attestazione di compiuto tirocinio conforme al modello di cui all'allegato 2, (richiamare Reg_1_ALL-2.pdf) che lo stesso tirocinante avrà cura di inviare a Consap con le modalità sopra indicate.

 

Adempimenti annuali

Gli iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento all’ISVAP di un contributo annuale di vigilanza, il cui importo è stabilito annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 337 del Codice delle assicurazioni private.

Sanzioni
L'inosservanza delle disposizioni di legge è punita con una sanzione amministrativa oltre all'eventuale applicazione di sanzioni penali, ove il fatto sia previsto dalla legge come reato, e di sanzioni disciplinari. Queste ultime consistono in: richiamo, censura, radiazione dal ruolo.


 

Obblighi di comunicazione (Art. 18 del Reg.n.11/2008)

Entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento:

 

• la perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione;

Entro 20 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento:

• la variazione delle informazioni fornite all’atto dell’iscrizione.

 

Cancellazione dal Ruolo (Art. 13 del Reg.n.11/2008)

La cancellazione dal ruolo avviene su richiesta dell’iscritto a seguito di presentazione di apposita domanda in bollo da € 16,00. L’ Ivass procede alla cancellazione dell’intermediario (persona fisica), tra gli altrIi casi, per:

• radiazione;

• perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione;

•sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel registro intermediari, esercizio dell’attività di riparatore di veicoli e di natanti, dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno);

• mancato versamento del contributo di vigilanza.

Il perito cancellato può chiedere la reiscrizione ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Isvap n. 11/2008 presentando una apposita domanda in bollo da € 16,00 redatta su apposito modulo (allegato)

 

A chi rivolgersi

CONSAP Spa

Ruolo dei periti assicurativi

Via Yser, 14  - 00\98 Roma

email: ruoloperitiassicurativi@consap.it

fax: 0685796568

telefono: 0685796415

 

 

 


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Dal 04.01.2008 è in vigore il nuovo ordinamento del R.P.A. - Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 luglio 2016 è stata determinata la misura del contributo annuale  per il mantenimento dell'iscrizione al Ruolo in € 70,00 con scadenza entro il 30 settembre 2016 per i soggetti iscritti  alla data del 30 maggio 2015 -