Chi è il perito

Home Contatti Cerca

 

 

                       

Home
Chi è il perito
Diventa perito
Iscritti R.P.A.
Link
Condizioni e Onorari
Perizie on line
Il Risarcimento Diretto
Tipologia degli urti

 

CHI E' IL PERITO ASSICURATIVO

Prima con la legge n. 166/1992 e attualmente con il D.lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private), entrambe prevedono l’obbligo di iscrizione al Ruolo per coloro che effettuano, professionalmente, l’accertamento e la stima dei danni alle cose danneggiate in conseguenza di incidenti derivanti dalla circolazione, dal furto, o dall’incendio di veicoli a motore o natanti soggetti al regime di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile.

La legge nel definire tali operatori "Periti Assicurativi" ha stabilito che per l'iscrizione al "ruolo" sia indispensabile o un "diploma di scuola media secondaria superiore" o una "laurea"; ha inoltre specificato che gli iscritti non possono essere ne lavoratori dipendenti, ne riparatori di veicoli a motore o natanti, ne agenti o mediatori di assicurazione.
Pertanto il Perito Assicurativo viene individuato come professionista indipendente che, in qualità di esperto stabilisce i costi di ripristino delle cose danneggiate per conto di un privato, di una società, di una autorità o di qualsiasi altro mandante.

Nel quadro della sua attività e per le incombenze del suo mandato, il perito effettua ispezioni, verifiche, studi, deduzioni, valutazioni e più particolarmente:

  •  gli studi per la ricerca della responsabilità all'origine dei danni;
  •  le perizie su riparazioni già effettuate;
  •  le valutazioni del corretto modo di eseguire una riparazione in ottemperanza alle regole e allo        stato  delle arti;
  •   le stime relative alle riparazioni da eseguire con criteri consoni alle regole e allo stato delle arti;
  •  le valutazioni relative al verificarsi di un eventuale pregiudizio contrattuale;
  •  la determinazione del valore di un veicolo;
  •  il controllo della qualità e del livello delle riparazioni effettuate;
  •  l'esame dei rischi assicurabili; la condotta di studi statistici;
  •  l'emissione, la presentazione e l'eventuale difesa dei suoi rapporti di perizia.

Pensiamo sia compito del Perito Assicurativo (quotidianamente chiamato ad individuare anche le dinamiche di realizzazione di danni, l'identificazione della rispondenza tra i danni e le evoluzioni dei veicoli o le correlazioni tra gli effetti meccanici sul veicolo, gli effetti dinamici di un urto e le conseguenze sui trasportati) occuparsi anche del peso sociale dell'incidente stradale, soprattutto di quello che comporta lesioni o addirittura lutti; ed analizzare i costi che si ripercuotono sulla collettività denunciando quali sono gli elementi che fanno aumentare il costo medio dei sinistri e proponendo varie strade per contenerli.

Il Perito Assicurativo dovrà sempre più avere non solo l'obbligo di studiare le ragioni che hanno prodotto l'incidente, ma anche il dovere di contribuire a mettere a punto quei sistemi di prevenzione che potrebbero ridurre se non la frequenza dei sinistri, almeno la loro gravità e di proporre suggerimenti per il contenimento dei costi perchè con la propria professionalità e serietà è l'unico soggetto che può intervenire con competenza per verificare gli interventi riparativi da effettuare o effettuati, per controllare il tipo di ricambio utilizzato, la concreta affidabilità del mezzo dopo il ripristino e l'equo costo della riparazione.

DEFINIZIONE DELLA PROFESSIONE

Il perito assicurativo deve essere un operatore veramente esperto nel suo campo e praticare la professione in totale indipendenza assumendosi la completa responsabilità degli atti svolti.
Nel quadro della sua attività e per le incombenze del suo mandato, il perito effettua ispezioni, verifiche, studi, deduzioni, valutazioni, e più particolarmente:

  •  l'esame dei rischi assicurabili;

  •  gli studi per la ricerca della responsabilità all'origine dei danni;

  •  le perizie su riparazioni già effettuate;

  •  le valutazioni del corretto modo di eseguire una riparazione in ottemperanza alle regole e allo stato delle arti;

  •  le stime relative alle riparazioni da eseguire con criteri consoni alle regole e allo stato delle arti;

  •  le valutazioni relative al verificarsi di un eventuale pregiudizio contrattuale;

  •  la determinazione del valore di un veicolo;

  •  il controllo della qualità e del livello delle riparazioni effettuate;

  •  la condotta di studi statistici;

  •  l'emissione, la presentazione e l'eventuale difesa dei suoi rapporti di perizia.

DOVERI MORALI DEL PERITO

  •  Verso se stesso

  •  Verso i propri assistenti tecnici

  •  Verso il mandante

  •  Verso le vittime del danno

  •  Verso i riparatori

 

 DOVERI MORALI VERSO SE STESSO

Con la sua dignità, probità, competenza, coscienza professionale, senso di responsabilità, discrezione, franchezza, obiettività e costanza di applicazione, il perito avrà padronanza del suo mestiere ed affermerà la propria indipendenza e rispettabilità.

Il perito dovrà:

  •  non sostenere qualche cosa che non possa provare o dimostrare;

  •  accettare il principio della necessità di un continuo aggiornamento delle sue conoscenze;

  •  avere l'onestà mentale di controllare sempre le proprie opinioni, con gli opportuni scambi di punti di vista;

  •  considerare come un fatto necessario il prendersi cura di migliorare la propria immagine pur astenendosi dal fare qualsiasi pubblicità personale;

  •  richiedere il pagamento delle proprie prestazioni al mandante, escludendo dal compenso economico qualsiasi vantaggio di altra natura.

DOVERI MORALI DEL PERITO VERSO I SUOI ASSISTENTI TECNICI

Il perito dovrà:

  •  lasciare loro abbastanza tempo per perfezionare le conoscenze tecniche;

  •  dedicare loro il tempo necessario per aiutarli a migliorare nel settore;

  •  mettere a loro disposizione tutta la documentazione necessaria all'apprendimento.

 DOVERI MORALI VERSO IL MANDANTE

Il perito dovrà:

  •  mettersi in condizione di ottemperare ai propri doveri in assoluta indipendenza;

  •  esimersi da qualsiasi critica nei confronti dei concetti espressi nel suo mandato;

  •  non interferire con considerazioni o confidenze che vadano oltre il limite del suo mandato;

  •  non rivelare gli elementi raccolti durante le operazioni di perizia, specialmente se riservati;

  •  portare avanti ciascuna inchiesta con cura, dedicandole il tempo necessario per un buon completamento;

  •  rifiutare qualsiasi incarico in cui l'interesse di un primo mandante sia in contrasto o incompatibile con l'interesse del secondo;

  •  avere cura nelle conclusioni di perizia di fornire non soltanto le notizie che incontrano il favore del mandante, ma porre in evidenza anche gli elementi contrari con le problematiche che ne derivano;

  • informare i mandanti di qualsiasi successiva e inattesa novità relativa alla pratica, specialmente se rappresenta una irregolarità;

  • mettersi in condizione di poter sempre difendere le conclusioni del proprio lavoro in qualsiasi caso con fatti concreti;

  • fatturare il proprio lavoro senza esagerazioni;

  • curare che la propria organizzazione sia sufficientemente efficiente, in modo da poter ottemperare agli incarichi ricevuti nelle migliori condizioni sia dal punto di vista tecnico sia da quello della qualità del servizio.

 DOVERI MORALI VERSO LE VITTIME DEL DANNO

Il perito dovrà:

  • fare ogni sforzo per rendere comprensibili alle vittime del danno, gli aspetti tecnici che influenzano la pratica;

  • condurre la pratica con la maggior efficienza possibile considerando sempre che la temporanea privazione dell'uso di un veicolo ed i tempi necessari per il risarcimento o indennizzo sono spesso vissuti dalle vittime con un pregiudizio a volte grave;

  • comprendere che le pressioni del danneggiato esprimono di solito preoccupazioni a cui vanno date corrette risposte.

DOVERI MORALI VERSO I RIPARATORI

Il perito dovrà:

  • tenere conto che il riparatore è responsabile della qualità del suo lavoro, e non esitare nel richiamare i principi della buona riparazione in relazione con lo stato delle arti;

  • ricordare, durante l'incontro con il riparatore, che la migliore soluzione della pratica, è assai spesso un accordo liberamente concluso in quella sede;

  • ricordare al riparatore, ove necessario, che il proprietario del veicolo è il suo cliente e quindi la persona qualificata a chiedergli qualità e giusto prezzo;

  • informare il riparatore del conteggio di perizia in modo da permettergli di adeguare la sua fattura, se occorresse e consentirgli comunque correttamente una discussione preventiva.

 DOVERI MORALI VERSO I COLLEGHI

I - Verso i colleghi in generale

il perito dovrà:

  • tenere con i colleghi buone e corrette relazioni;

  • tutti i disaccordi dovranno essere oggetto di uno spontaneo tentativo di riavvicinamento;

  • al perito è assolutamente proibito sparlare di un collega o fargli rimostranze che possano offendere la sua dignità.

II - Verso il collega con cui ha una pratica in comune

Il perito dovrà:

  • informarlo immediatamente della sua nomina;

  • suggerirgli di avere uno scambio di punti di vista sulla pratica;

  • non concludere mai unilateralmente senza avere proposto al collega di armonizzarsi in un accordo comune;

  • non permettere che alcuno pensi che il dovere di un secondo perito incaricato sia quello di controllare il lavoro del primo;

  • non dimenticare di informare il collega di qualsiasi eventuale difficoltà sorta dopo le conclusioni comuni;

  • in generale astenersi da qualsiasi atteggiamento che possa sminuire l'immagine e l'autorità del collega agli occhi di tutti.

CONCLUSIONI

La definizione delle funzioni del perito assicurativo ed il rispetto delle codificazioni dei doveri verso se stesso e verso i suoi diversi interlocutori, ha la funzione di migliorarne l'immagine ed aumentarne la stima, l'autorità ed il rispetto da parte di tutti.

 

 

 


Chi è il perito Diventa perito Iscritti R.P.A. Link Condizioni e Onorari Perizie on line Il Risarcimento Diretto Tipologia degli urti

Dal 04.01.2008 è in vigore il nuovo ordinamento del R.P.A. - Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 luglio 2016 è stata determinata la misura del contributo annuale  per il mantenimento dell'iscrizione al Ruolo in € 70,00 con scadenza entro il 30 settembre 2016 per i soggetti iscritti  alla data del 30 maggio 2015 -